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Legge 21/12/2001 n. 443

-Il testo dell'art. 2 della direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985 è il seguente: "Art. 2.

1. Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie affinchè, prima del rilascio dell'autorizzazione, i progetti per i quali si prevede un impatto ambientale importante, segnatamente per la loro natura, le loro dimensioni o la loro ubicazione, formino oggetto di una valutazione del loro impatto. Detti progetti sono definiti nell'art. 4.

2. La valutazione dell'impatto ambientale può essere integrata nelle procedure esistenti di autorizzazione dei progetti negli Stati membri ovvero, in mancanza di queste, in altre procedure o nelle procedure da stabilire per raggiungere gli obiettivi della presente direttiva. 2-bis. Gli Stati membri possono prevedere una procedura unica per soddisfare i requisiti della presente direttiva e quelli della direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e il controllo integrati dell'inquinamento.

3. Gli Stati membri, in casi eccezionali, possono esentare in tutto o in parte un progetto specifico dalle disposizioni della presente direttiva. In questi casi gli Stati membri

a) esaminano se sia opportuna un'altra forma di valutazione e se si debbano mettere a disposizione del pubblico le informazioni così raccolte

b) mettono a disposizione del pubblico interessato le informazioni relative a tale esenzione e le ragioni per cui è stata concessa, c) informano la Commissione, prima del rilascio dell'autorizzazione, dei motivi che giustificano l'esenzione accordata e le forniscono le informazioni che mettono eventualmente a disposizione dei propri cittadini. La Commissione trasmette immediatamente i documenti ricevuti agli altri Stati membri. La Commisione riferisce ogni anno al Consiglio in merito all'applicazione del presente paragrafo."

- Il testo degli articoli 2 da 7 a 16, 19, 20 21, da 23 a 30, 32, 34, 37-bis, 37ter e 37-quater della Legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici) e successive modificazioni è il seguente. "Art. 2 (Ambito oggettivo e soggettivo di applicazione della Legge).

1. Ai sensi e per gli effetti della presente Legge e del regolamento di cui all'art. 3, comma 2, si intendono per lavori pubblici, se affidati dai soggetti di cui al comma 2 del presente articolo, le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e manutenzione di opere ed impianti, anche di presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica. Nei contratti misti di lavori, forniture e servizi e nei contratti di forniture o di servizi quando comprendano lavori accessori, si applicano le norme della presente Legge qualora i lavori assumano rilievo economico superiore al 50 per cento.

2. Le norme della presente Legge e del regolamento di cui all'art. 3, comma 2, si applicano

a) alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, agli enti pubblici, compresi quelli economici, agli enti ed alle amministrazioni locali, alle loro associazioni e consorzi nonchè agli altri organismi di diritto pubblico

b) ai concessionari di lavori pubblici, di cui all'art. 19, comma 2, ai concessionari di esercizio di infrastrutture destinate al pubblico servizio, alle aziende speciali ed ai consorzi di cui agli articoli 23 e 25 della Legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, alle società di cui all'art. 22 della Legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, ed all'art. 12 della Legge 23 dicembre 1992, n. 498, e successive modificazioni, alle società con capitale pubblico, in misura anche non prevalente, che abbiano ad oggetto della propria attività la produzione di beni o servizi non destinati ad essere collocati sul mercato in regime di libera concorrenza nonchè ai concessionari di servizi pubblici e ai soggetti di cui al Decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, qualora operino in virtù di diritti speciali o esclusivi, per lo svolgimento di attività che riguardino i lavori, di qualsiasi importo, individuati con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 8, comma 6, del Decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e comunque i lavori riguardanti i rilevati aeroportuali e ferroviari, sempre che non si tratti di lavorazioni che non possono essere progettate separatamente e appaltate separatamente in quanto strettamente connesse e funzionali alla esecuzione di opere comprese nella disciplina del Decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158

c) ai soggetti privati, relativamente a lavori di cui all'allegato "A" del Decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, nonchè ai lavori civili relativi ad ospedali, impianti sportivi, ricreativi e per il tempo libero, edifici scolastici ed universitari, edifci destinati a funzioni pubbliche amministrative di importo superiore a 1 milione di ECU, per la cui realizzazione sia previsto, da parte dei soggetti di cui alla lettera a), un contributo diretto e specifico, in conto interessi o in conto capitale che, attualizzato, superi il 50% dell'importo dei lavori.

3. Ai soggetti di cui al comma 2, lettera b), fatta eccezione per i concessionari di lavori pubblici, di cui al medesimo comma 2, lettera b), si applicano le disposizioni della presente Legge ad esclusione degli articoli 7, 14, 18, 19, commi 2 e 2-bis, 27 e 33. Ai concessionari di lavori pubblici ed ai soggetti di cui al comma 2, lettera c), si applicano le disposizioni della presente Legge ad esclusione degli articoli 7, 14, 19, commi 2 e 2bis, 27, 32 e 33. Ai soggetti di cui al comma 2, lettera b), operanti nei settori di cui al Decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, non si applicano, altresì, le disposizioni del regolamento di cui all'art. 3, comma 2, relative all'esecuzione dei lavori, alla contabilità dei lavori e al collaudo dei lavori. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni legislative e regolamentari relative ai collaudi di natura tecnica.

4. I concessionari di lavori pubblici di cui al co;nma 2, lettera b), sono obbligati ad appaltare a terzi attraverso pubblico incanto o licitazione privata i lavori pubblici non realizzati direttamente o tramite imprese controllate che devono essere espressamente indicate in sede di candidatura, con la specificazione anche delle rispettive quote dei lavori da eseguire; l'elenco delle imprese controllate viene successivamente aggiornato secondo le modifiche che intervengono nei rapporti tra le imprese. I requisiti di qualificazione previsti dalla presente Legge per gli esecutori sono richiesti al concessionario ed alle imprese controllate, nei limiti dei lavori oggetto della concessione eseguiti direttamente. Le amministrazioni aggiudicatrici devono prevedere nel bando l'obbligo per il concessionario di appaltare a terzi una percentuale minima del 40 per cento dei lavori oggetto della concessione. Le imprese controllate devono eseguire i lavori secondo quanto disposto dalle norme della presente Legge. A i fini del presente comma si intendono per soggetti terzi anche le imprese collegate, le situazioni di controllo e di collegamento si determinano secondo quanto previsto dall'art. 2359 del codice civile. 4-bis. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano anche ai concessionari di lavori pubblici ed ai concessionari di infrastrutture adibite al pubblico servizio di cui al comma 2, lettera b), per la realizzazione dei lavori previsti nelle convenzioni già assentite alla data di entrata in vigore della presente Legge, ovvero rinnovate e prorogate, ai sensi della normativa vigente. I soggetti concessionari prima dell'inizio dei lavori sono tenuti a presentare al concedente idonea documentazione in grado di attestare la situazione di controllo per i fini di cui al comma 4.

5. I lavori di competenza dei soggetti di cui al Decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, di importo pari o superiore a 200.000 ECU e inferiore a 5 milioni di ECU, diversi da quelli individuati nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 8, comma 6, del Decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e di quelli di cui al comma 2, lettera b), sono soggetti alle disposizioni di cui allo stesso Decreto legislativo, ad eccezione degli

articoli 11, commi 2 e 4, 19, 22, commi 4 e 5, 25, comma 2, 26, 28, 29 e

30. I lavori di importo inferiore a 200.000 ECU sono sottoposti ai regimi propri dei predetti soggetti. 5-bis. I soggetti di cui al comma 2 provvedono all'esecuzione dei lavori di cui alla presente Legge, esclusivamente mediante contratti di appalto o di concessione di lavori pubblici ovvero in economia nei limiti di cui all'art.

24. Le medesime disposizioni si applicano anche ai soggetti di cui al Decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, per l'esecuzione di lavori, di qualsiasi importo, non rientranti tra quelli individuati ai sensi dell'art. 8, comma 6, del medesimo Decreto legislativo nonchè tra quelli di cui al comma 2, lettera b), del presente articolo.

6. Ai sensi della presente Legge si intendono

a) per organismi di diritto pubblico qualsiasi organismo con personalità giuridica, istituito per soddisfare specificatamente bisogni di interesse generale non aventi carattere industriale o commerciale e la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano, dagli enti locali, da altri enti pubblici o da altri organismi di diritto pubblico, ovvero la cui gestione sia sottoposta al controllo di tali soggetti, ovvero i cui organismi di amministrazione, di direzione o di vigilanza siano costituiti in misura non inferiore alla metà da componenti designati dai medesimi soggetti

b) per procedure di affidamento dei lavori o per affidamento dei lavori il ricorso a sistemi di appalto o di concessione

c) per amministrazioni aggiudicatrici i soggetti di cui al comma 2, lettera

a)

d) per altri enti aggiudicatori o realizzatori i soggetti di cui al comma 2, lettere

b) e c).". "Art. 7 (Misure per l'adeguamento della funzionalità della pubblica amministrazione).

1. I soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lettera a), nominano, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, un responsabile unico del procedimento di attuazione di ogni singolo intervento previsto dal programma triennale dei lavori pubblici, per le fasi della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione.

2. Il regolamento determina l'importo massimo e la tipologia dei lavori per i quali il responsabile del procedimento può coincidere con il progettista o con il direttore dei lavori. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento tale facoltà può essere esercitata per lavori di qualsiasi importo o tipologia. L'amministrazione della difesa, in considerazione della struttura gerarchica dei propri organi tecnici, in luogo di un unico responsabile del procedimento può nominare un responsabile del procedimento per ogni singola fase di svolgimento del processo attuativo: progettazione, affidamento ed esecuzione.

3. Il responsabile del procedimento formula proposte e fornisce dati e informazioni ai fini della predisposizione del programma triennale dei lavori pubblici e dei relativi aggiornamenti annuali, assicura, in ciascuna fase di attuazione degli interventi, il controllo sui livelli di prestazione, di qualità e di prezzo determinati in coerenza alla copertura finanziaria ed ai tempi di realizzazione del programma oltrechè al corretto e razionale svolgimento delle procedure; segnala altresì eventuali disfunzioni, impedimenti o ritardi nell'attuazione degli interventi e accerta la libera disponibilità delle aree e degli immobili necessari, fornisce all'amministrazione i dati e le informazioni relativi alle principali fasi di svolgimento del processo attuativo necessari per l'attività di coordinamento, di indirizzo e di controllo di sua competenza.

4. Il regolamento disciplina le ulteriori funzioni del responsabile del procedimento, coordinando con esse i compiti, le funzioni e le responsabilità del direttore dei lavori e dei coordinatori in materia di salute e di sicurezza durante la progettazione e durante l'esecuzione dei lavori, previsti dal Decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive modificazioni. Restano ferme, fino alla data di entrata in vigore del predetto regolamento, le responsabilità dell'ingegnere capo e del direttore dei lavori come definite dalla normativa vigente.

 

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